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R.D. 14/08/1920 n. 1285

Art. 82. Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al decreto luogotenenziale 20/11/1916 n. 1664, per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista nell'art. 11 del decreto stesso, si intenderanno di diritto prorogate fino al termine della durata massima stabilita dall'art. 21 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161. Per le piccole derivazioni concesse in base al decreto luogotenenziale 20/11/1916 n. 1664, resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione.

Art. 83. Alle domande di proroga della concessione, contemplate nell'art. 124 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, sono applicabili le disposizioni contenute nei primi due comma dell'art. 44 del presente regolamento.

Art. 84. L'obbligo imposto al nuovo concessionario dall'art. 34 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente quantità di acqua o di energia avrà la seguente durata

a) fino al 31 gennaio 1977, se l'utenza preesistente consisteva in una grande derivazione per forza motrice concessa in base alla legge 10 agosto 1884 n. 2644

b) per trenta anni dall'inizio della nuova concessione, se l'utenza preesistente consisteva in una piccola derivazione per forza motrice, salvo il disposto del precedente art. 82 comma secondo

c) fino a che durerà la nuova concessione anche per effetto di rinnovazioni o proroghe concesse ai sensi degli art. 23, 24 e 141 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, se l'utenza preesistente consisteva in una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motrice.

Art. 85. A coloro che abbiano ottenuta la concessione ai sensi del decreto luogotenenziale 20/11/1916 n. 1664, possono essere accordate le agevolazioni e sovvenzioni di cui agli articoli 48 e seguenti del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161. Ove alla data di pubblicazione del presente regolamento la concessione del- la derivazione sia stata già ottenuta oppure sia stata domandata prima della entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni e sovvenzioni debbono essere chieste entro il termine perentorio di mesi sei decorrenti da tale data di pubblicazione. Le istanze presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente regolamento per ottenere la concessione di agevolazioni o sovvenzioni non contemplate da leggi speciali, devono essere ripresentate entro lo stesso termine di cui al precedente comma, corredandole con i documenti prescritti dal presente regolamento.

Art. 86. Le sovvenzioni di cui agli art. 50 e 51 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, potranno sostituire la sovvenzione ed il contributo contemplati all'art. 9 della legge 11/07/1913 n. 985. Sulla relativa domanda corredata da un nuovo piano finanziario provvederà, su parere del consiglio superiore delle acque, il ministro dei lavori pubblici, sentito quello del tesoro.

Art. 87. Ove con nuove opere sia accresciuto il volume dell'acqua già invasata per effetto d'una precedente concessione, potranno essere accordate le sovvenzioni di cui agli articoli 50 e 51 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, in relazione al maggior volume di acqua ottenuta.

Art. 88. Per le grandi derivazioni d'acqua pubblica concesse a termini della legge 10/08/1884 n. 2644, ma non ancora attuate, quando si tratti di agevolare la costruzione di importanti impianti idroelettrici, può essere dichiarata di pubblica utilità l'esecuzione delle opere ai sensi ed effetti dell'art. 25 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161. La relativa domanda corredata del progetto è pubblicata nei modi prescritti dal citato decreto e dal presente regolamento. Il decreto reale di dichiarazione di pubblica utilità è promosso dal ministro dei lavori pubblici su conforme parere del consiglio superiore delle acque.

Art. 89. Gli attuali componenti del consiglio superiore delle acque, i quali ne possano far parte in base all'art. 44 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, continue- ranno a restare in carica fino allo spirare del quadriennio della loro nomina.

Art. 90. Sono abrogati il regolamento tecnico amministrativo sulle derivazioni, approvato con decreto luogotenenziale 24/01/1917 n. 85, ed i decreti luogotenenziali 17/06/1917, 25/10/1917 e 21/06/1919 sul servizio idrografico e tutte le disposizioni regolamentari contrarie a quelle contenute nel presente regolamento.

 

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